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In questa sezione del sito, troverete le risposte alle domande più comuni che riguardano la malattia dell'Alzheimer, che ci vengono quotidianamente rivolte dalle persone che navigano all'interno del sito, o che contattano i nostri operatori al "PRONTO ALZHEIMER".

Se avete domande da porre alla Nostra attenzione, fate pure, telefonateci, o andate nella pagina CONTATTI e compilate l'apposito modulo.

rubrica

23/03/2007 -Intervista al Dott. Antonio Matera(Centro Uva dell'Ospedale San Carlo di Potenza)

17/04/2007 -Intervista alla Avv.ssa Cristiana Coviello(Consulente legale dell'Associazione Alzheimer Basilicata)

1. Come si ottiene lo stato di invalidità civile?

Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minore, che abbia una menomazione: sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. La domanda deve essere presentata alla Commissione Medica della ASL competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell'interessato. Alla domanda va allegata: la certificazione medica, fatta dal medico curante, attestante la natura delle infermità invalidanti; eventuale altra documentazione medica di carattere clinico - sanitario, a sostegno di quanto attestato dal certificato medico. Nel caso di domanda intesa ad ottenere: l’Indennità di accompagnamento E' necessario che tali certificazioni mediche contengano le seguenti diciture: "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"  oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore". Successivamente alla presentazione della domanda verrà fissata e comunicata la data della visita.

2. Un mio parente è stato riconosciuto invalido civile. Esiste la possibilità di ottenere aiuti economici di sostegno alla famiglia?

Certamente. A chi è invalido al 100% viene riconosciuta L’indennità di accompagnamento. Viene corrisposta in presenza di : 1. Impossibilità a deambulare 2. Incapacità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita 3. L’invalido non deve essere ricoverato in struttura a titolo completamente gratuito Nella condizione di incapacità a compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana si può collocare il malato di Alzheimer. La demenza ,infatti, rende l’anziano incapace di compiere funzioni quali la nutrizione, la vestizione, l’igiene personale, senza un aiuto costante. Il certificato medico dovrà mettere in evidenza le condizioni che limitano l’autonomia agli atti quotidiani della vita, dando risalto a quelle che causano l’incapacità al rapporto o con la realtà e alla possibilità di produrre danni per sé o per gli altri. È inoltre indispensabile allegare al certificato medico la certificazione attestante la non autonomia. Questa certificazione fornirà alla Commissione dati oggettivi sulla reale condizione cognitiva dell’anziano, meglio illustrandone la situazione. Alla visita l’anziano si presenterà munito di documento di riconoscimento valido. Sarà necessario produrre tutti i documenti sanitari comprovanti lo stato di non autosufficienza: le copie dei referti dei vari esami, le cartelle cliniche di eventuali ricoveri. Dal momento della visita la Commissione avrà tempo 60 giorni per esprimere il parere. Il verbale di invalidità sarà così inviato con raccomandata all’interessato. L’Indennità di Accompagnamento non è soggetta a limiti di reddito.

3. Ci può spiegare la Legge 5 febbraio 1992, n. 104?

La legge n. 104/1992, è diretta ad assicurare la tutela delle persone disabili. Tale legge, infatti, detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate.

4. In che modo la legge 104  può applicarsi alle persone malate di Alzheimer?

La legge prevede che “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La malattia di Alzheimer comporta una “minorazione progressiva” che determina un “processo di svantaggio sociale” e conseguentemente la persona che ne è affetta ha diritto alla tutela prevista dalla normativa.

5. Come avviene il riconoscimento delle condizioni invalidanti ?

Il riconoscimento spetterà alla Commissione medica presso le Aziende Sanitarie Locali.

6. Cosa prevede la legge 104 per favorire i malati di Alzheimer e coloro che assistono i malati?

1. Permessi di tre giorni al mese retribuiti per i parenti o affini entro il 3° grado (coniuge, fratello, nipote, zio, cognato); i tre giorni di permesso mensile, sono frazionabili anche ad ore. Per usufruire dei permessi retribuiti non è richiesta la convivenza con il disabile, purché l’assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa. I requisiti della esclusività e della continuità devono sussistere contemporaneamente. L’“esclusività” va intesa nel senso che il lavoratore richiedente deve essere l’unico soggetto che presta assistenza: il requisito non sussiste, quindi, se nel nucleo familiare del disabile vi sono altri familiari non lavoratori in grado di assisterlo o lavoratori che già beneficiano dei permessi per assisterlo. La “continuità” consiste nell’effettiva assistenza del disabile per le sue necessità quotidiane. Se invece vi è convivenza tra il lavoratore richiedente e la persona disabile, deve essere dimostrata l’impossibilità per altri familiari maggiorenni conviventi non lavoratori o non studenti di prestare assistenza. Vi sono tuttavia dei casi di impossibilità di assistenza da parte del familiare convivente non lavoratore, che rendono possibile la concessione dei permessi ad altro familiare (invalidità, minore età o età superiore a 70 anni unita a invalidità, grave malattia, presenza di più di tre minori, presenza di un minore di 6 anni, mancanza di patente se il disabile deve essere trasportato per visite mediche o terapie). Per usufruire dei permessi occorre presentare domanda all’INPS e in copia al proprio datore di lavoro. I permessi sono posti a carico dell’INPS. 2. Diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina per i parenti o affini entro il 3° grado. Il fine è quello di assicurare l’assistenza continuativa alla persona disabile. Il diritto sussiste non solo al momento della costituzione del rapporto di lavoro, ma anche durante lo svolgimento dello stesso; con il conseguente diritto del lavoratore ad ottenere il trasferimento ad una sede più vicina al domicilio anche dopo essere stato assegnato ad una più lontana.

7. Cos'è l ’amministrazione di sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno. Con l’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano l’assistenza necessaria dell’amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alle esigenze della propria vita quotidiana. La finalità è quella di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente e di limitare quindi il ricorso all’interdizione.

8. Come avviene la nomina ?

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, su ricorso del beneficiario medesimo ovvero del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), degli affini entro il secondo grado (cognato), o del Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona hanno peraltro uno specifico dovere di proposta del ricorso al Giudice tutelare se a conoscenza di fatti tali da renderne opportuna l’apertura del procedimento, o comunque di informazione al Pubblico Ministero. Il Giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, dopo aver sentito personalmente la persona cui il procedimento si riferisce. Il decreto di nomina indica la durata dell’ incarico, gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere, gli atti che il beneficiario può compiere da solo con l’assistenza dell’amministratore, i limiti anche periodici delle spese che l’amministratore di sostegno può effettuare con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità e la periodicità con cui l’amministratore stesso deve riferire al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Nella scelta dell’amministratore di sostegno, il Giudice tutelare preferirà, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. La legge prevede inoltre che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e le associazioni. Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. Deve altresì informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. Inoltre, la legge stabilisce che in ogni caso il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento.

9. Cosa accade se l’amministratore di sostegno non rispetta i limiti e gli obblighi imposti ?

L’amministratore di sostegno non agisce con piena e insindacabile autonomia, ma si rapporta costantemente con il beneficiario, al quale deve assidua informazione, dei cui bisogni deve tener conto e della cui volontà non può prescindere. La legge dispone che il beneficiario, l’amministratore di sostegno ed il pubblico ministero o gli altri soggetti richiamati (coniuge, persona stabilmente convivente e parenti), qualora ritengano che siano venute meno le condizioni per la permanenza di questa figura, possono rivolgersi al Giudice tutelare per la revoca o sostituzione. Il Giudice provvederà dopo aver acquisito le necessarie informazioni e le opportune prove. Il Giudice tutelare può provvedere, anche d’ufficio alla revoca quando l’amministrazione si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario e in tale ipotesi, se ritiene di promuovere il giudizio d’interdizione o di inabilitazione, informa il Pubblico Ministero.

10. Cosa si intende per Interdizione

I maggiori di età che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. A seguito dell’introduzione dell’amministrazione di sostegno l’utilizzo della misura dell’interdizione dovrà essere limitato ai casi di maggiore gravità, quando cioè sia necessario per la protezione della persona priva di autonomia. I requisiti per l’interdizione prevedono che debba il soggetto debba essere affetto da una patologica alterazione psichica tale da renderlo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.

11. Cosa prevede il procedimento di interdizione?

L’incapacità legale dell’interdetto deriva da un accertamento giudiziario, che sfocia in una sentenza costitutiva annotata nei registri dello Stato Civile. L’azione d’interdizione può essere promossa, oltre che dal diretto interessato, dal coniuge e dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), dagli affini entro il secondo grado (cognato) e dal Pubblico Ministero, che riceve segnalazione dai Servizi Sociali o da altre persone che siano a conoscenza di una situazione che rende necessaria la tutela. Con la sentenza di interdizione sarà nominato un tutore il quale si prende cura della persona interessata, ed avrà la rappresenta nel compimento di tutti gli atti della vita civile, ad eccezione di quelli che costituiscono esercizio di diritti personalissimi che non potranno comunque essere compiuti (es. fare testamento, contrarre matrimonio) e ne amministra i beni. Il tutore ha l’obbligo di redigere l’inventario di tutti i beni dell’interessato e di rendere conto del proprio operato al Giudice tutelare. I principali compiti del tutore sono quindi: a) la cura della persona incapace (la cura degli interessi della persona: richiedere un servizio o una prestazione all’ente preposto, vigilare affinché questo servizio sia erogato correttamente); b) la rappresentanza negli atti civili e l'amministrazione dei beni dell'incapace; c) la redazione dell'inventario dei beni del tutelato (ricercare e verificare tutte le sostanze economiche di cui dispone il tutelato, ciò al fine di evitarne la dispersione) d) la redazione di un rendiconto annuale delle entrate e delle spese sostenute; e) la richiesta di autorizzazione al Giudice per i singoli atti di particolare rilevanza.

12. L’inabilitazione

L’inabilitazione presuppone un’infermità di mente non talmente grave da dar luogo all’interdizione. Mentre per l’interdizione si richiede l’incapacità di provvedere ai propri interessi in senso generale, per l’inabilitazione l’incapacità riguarda quasi esclusivamente gli interessi economici. L’inabilitato potrà compiere validamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione avrà bisogno dell’intervento del curatore (sono atti di straordinaria amministrazione quelli che modificano la struttura e la consistenza del patrimonio). L’inabilitazione viene generalmente promossa quando, in presenza di un’infermità mentale media, vi sia una positiva reazione ai trattamenti sanitari, che facciano presumere miglioramenti che escludano pericoli di gravi danni alla persona e al patrimonio. Per i suoi presupposti, l’istituto dell’inabilitazione sembra aver minor rilievo nei casi di malati di Alzheimer, dove la persona necessita di essere curata ed assistita non solo nei propri interessi patrimoniali , ma anche per le proprie esigenze fondamentali di vita. Dopo l’introduzione dell’amministrazione di sostegno, tra l’altro, la figura dell’inabilitazione sembra aver perso la sua importanza.

13. La procura ad agire

Con la procura ad agire, viene conferito ad altra persona detta procuratore, l'incarico a compiere atti giuridici. Il soggetto rappresentato, trasferisce volontariamente al procuratore, il proprio potere di azione. La procura non può venire rilasciata da un soggetto che si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere: in tal caso, infatti, sarebbe invalida. La procura può essere definita: speciale: quando ha ad oggetto il compimento di singoli e determinati atti, (ad esempio procura a vendere un immobile); o generale: quando riguarda tutti gli affari del rappresentato. In quest'ultimo caso sono delegabili gli atti di straordinaria amministrazione solo se indicati in maniera analitica e specifica. Con la procura ad agire il rappresentante compie gli atti in nome e per conto del rappresentato e pertanto gli effetti giuridici degli atti compiuti dal procuratore ricadono direttamente nella sfera del rappresentato. Alcuni poteri invece, sono assolutamente non delegabili: il rappresentante, ad esempio, non potrà fare testamento in nome e per conto del rappresentato. La procura può essere conferita ad una o più persone: in quest'ultimo caso il rappresentante deve precisare se si tratta di procura congiunta, per la quale ogni atto deve essere compiuto da tutti rappresentanti, oppure disgiunta. Per quanto attiene alla forma è preferibile che la procura venga conferita con la forma dell'atto pubblico.

Avv. Cristiana Coviello